Le domande potranno essere presentate alla Comunità in due periodi distinti - Può essere presentata una sola domanda per l'unità abitativa ed uno stesso soggetto può presentare una sola domanda.
Aperti i termini per ristrutturazione abitazioni per risparmio energetico
Sono aperti i termini per la presentazione presso la Comunità delle Giudicarie delle domande per la ristrutturazione di abitazioni finalizzate al miglioramento energetico.
Le istanze potranno essere presentate nei seguenti periodi:
- dal 1° marzo al 16 aprile 2012
- dal 15 maggio al 29 giugno 2012.
Si dovrà essere in possesso del titolo edilizio necessario per poter iniziare i lavori:
- Denuncia di Inizio Attività (DIA) depositata presso il Comune di competenza, per la quale alla data di presentazione della domanda è decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori
- Concessione edilizia rilasciata dal Comune alla data di presentazione della domanda
- Comunicazione ai sensi dell’articolo 97 – comma 1, lett. a/bis) – della L.P. 4 marzo 2008, n. 1.
In ogni caso i lavori possono essere iniziati purchè successivamente al 29 DICEMBRE 2011, data di entrata in vigore della Legge Provinciale 18/2011.
CONDIZIONI PER POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
Può essere presentata una sola domanda per l’unità abitativa. Uno stesso soggetto può presentare una sola domanda.
Gli interventi devono essere realizzati al fine di migliorare le condizioni energetiche dell’unità abitativa. Sono ammessi interventi che prevedono un miglioramento energetico, calcolato con le modalità di cui al punto successivo, superiore a 10 kWh/mq per anno espresso con due decimali.
Al fine di valutare il miglioramento energetico, in sede di presentazione della domanda il richiedente deve presentare la certificazione energetica redatta da un tecnico certificatore abilitato relativa allo stato di fatto dell'unita abitativa prima dell'intervento, dalla quale si desume il fabbisogno specifico globale di energia primaria (per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) dell’unità abitativa stessa (kWh/mq per anno espresso con due decimali). Qualora gli edifici o le porzioni di edificio che si intende recuperare ad abitazione siano privi di categoria energetica (ad esempio perché privi di riscaldamento), gli stessi ricadono automaticamente nella classe energetica G di cui alla tab. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg con un consumo convenzionale pari a 270 kwh/mq.Anno.· una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti il miglioramento energetico dell’unità abitativa desunta dal progetto relativo all’intervento di riqualificazione energetica, con l’indicazione delle differenze di fabbisogno globale di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kWh/mq. per anno, con due decimali.
In sede di rendicontazione dell’intervento deve essere dimostrato il miglioramento energetico ottenuto con l’intervento, presentando la certificazione energetica dell’immobile riqualificato con l’indicazione del consumo annuo espresso in kWh/mq. per anno, con due decimali. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento energetico dichiarato in sede di presentazione della domanda comporta la rideterminazione/decadenza del contributo secondo quanto disciplinato al punto 13 dei criteri.La certificazione energetica relativa ad un'unita abitativa sita in un edificio con più unità abitative dotato di impianto di riscaldamento centralizzato può essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” allegato A punto 7.5, ferma restando la redazione dell’attestato secondo i modelli disposti dalla vigente disciplina provinciale.
Per gli interventi riguardanti unità abitative dotate di impianto autonomo gli attestati di certificazione energetica dovranno essere redatti e calcolati secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 3110 del 22 dicembre 2009, Approvazione di ulteriore misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)” e in particolare all’Allegato H. La certificazione energetica deve essere rilasciata da un tecnico iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori abilitati previsto nel precitato DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. L’intervento deve essere progettato e diretto da un tecnico abilitato.
I contributidi cui al presente provvedimento non sono cumulabili né con contributi previsti da altre normative provinciali né con contributi o agevolazioni fiscali previsti da normative statali. Ciò significa che le spese ammesse a contributo ai sensi del presente provvedimento non possono essere oggetto anche di altri contributi provinciali o statali o di agevolazioni fiscali.
Nel caso la domanda venga formulata su fogli singoli (formato A4), su ogni foglio dovrà essere obbligatoriamente apposta la firma.
Per informazioni rivolgersi direttamente all’Ufficio Edilizia della Comunità delle Giudicarie - Via P. Gnesotti n. 2, Tione di Trento (2° piano) - tel. 0465/339525 - e-mail: ediliziaabitativa@comunitadellegiudicarie.it
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