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Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio

La legge provinciale 06/07/2022, n. 7 recante “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022 ha introdotto, tra l’altro, alcune modificazioni in materia di composizione, nomina e funzionamento delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (CPC);

-  l’art. 7 della L.P. n. 15/2015, così come modificata dalla predetta L.P. n. 7/2022, al comma 2 prevede che la medesima sia nominata dall'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo e sia composta da:

a)  il presidente della comunità o un assessore da lui designato, che la presiede;

b)  (omissis) abrogato;

c)  un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali; due componenti sono designati dal Consiglio dei Sindaci;

-  il comma 3, dell’art. 7 della L.P. n. 15/2015 così recita:“I componenti della commissione di cui al co. 2 lett. c) sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse; una persona designata dalla provincia, esperta in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, partecipa alla verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche richieste”.

 

Scarica la delibera di nomina della C.P.C.:

deliberazione n. 2 dd. 07.08.2025 dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo

Competenze

L'articolo 7, comma 8, della Legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015, stabilisce che alla C.P.C. spettano i seguenti compiti:

a)       rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei casi previsti dall'articolo 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che interessano zone comprese in aree di tutela ambientale e per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;

b)      l'accertamento di ammissibilità sotto il profilo paesaggistico di opere abusive (coordinamento delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 133, L.P. 1/2008);

c)       quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualità architettonica:

  • dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7;
  • degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 92, comma 3;
  • dei progetti di opere pubbliche consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;
  • degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'articolo 106;
  • il parere su pratiche edilizie in sostituzione della C.E.C., ai sensi dell'art. 7, comma 13, della L.P. 15/2015.

 La CPC esprime, inoltre, pareri o rilascia autorizzazioni paesaggistiche in tema di:

  • interventi negli edifici storici (artt. 105 e 106);
  • riqualificazione di edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate (art. 109);
  • interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione su sedime completamente diverso da quello originario.

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