Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 1 co. 1 lett 0a) della l.r. n. 10/2014 e ss.mm.
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
L'accesso generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai documenti (Lr. 10/2014 art. 1) detenuti dalla Comunità, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il diritto di accesso generalizzato è escluso in presenza dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti: L’accesso civico generalizzato è altresì escluso, ex art. 5 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 32 bis della legge provinciale n. 23 del 1992. Modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato La richiesta di accesso civico generalizzato va rivolta al responsabile del Servizio della Comunità che detiene l’informazione, utilizzando il modulo appositamente predisposto. Se la richiesta di accesso non viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L’accesso civico generalizzato è caratterizzato da: Rimedi Nei casi di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. E’ inoltre prevista la possibilità di ricorrere al Difensore civico e al Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Riferimenti: COMUNITA’ DELLE GIUDICARIEDiritto di accesso civico generalizzato