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Accesso civico documentale

E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico semplice e generalizzato non sostituisce il diritto di accesso di cui all’articolo 32 della L.p. n. 23 del 30 novembre 1992 (legge provinciale sull’attività amministrativa); quest’ultimo infatti (c.d. accesso documentale) è uno strumento finalizzato a porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex L.p. 23/1992 il richiedente deve dimostrare di essere portatore di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

L’accesso si esercita previa richiesta motivata attraverso la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi, utilizzando il modulo allegato.

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