La sospensione è relativa alla sola quota capitale della rata.

La sospensione è relativa alla sola quota capitale della rata.
I beneficiari di mutuo agevolato, previo consenso della banca mutuante, possono sospendere il pagamento della rata di mutuo allungando il piano di ammortamento (“traslazione” della rata). La sospensione è relativa alla sola quota capitale della rata, quindi il mutuatario è tenuto a pagare l’intera quota interessi della rata sospesa. Infatti, in caso di sospensione del pagamento della rata, il contributo pubblico non è erogato.
Se i beneficiari di mutuo agevolato sono anche titolari del reddito di garanzia (cioè beneficiari dell’intervento di sostegno economico di cui all’art. 35, comma 2, della L.P. 13/2007), possono presentare domanda di rimborso spese relative alla sospensione della rata di mutuo. Tra le spese rimborsabili rientrano anche gli interessi maturati sulla rata oggetto di sospensione.